CITTADINI STRANIERI

Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario

Di cui all’art.7 del d.lgs. 25/07/1998 n. 286

 Questa dichiarazione è da effettuarsi entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (il Sindaco per il Comune di Porano) ai sensi dell’all’art.7 del d. Lgs. 25/07/1998 n. 286 e successive modifiche.

 NOTE INFORMATIVE

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l’immobile.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l’Autorità competente a ricevere l’atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell’immobile o titolare del contratto di locazione compilando l’apposito modula.

Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell’importo di € 320,00.

Documenti da presentare:

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche la fotocopia del passaporto o documento d’identità dello straniero.

Normativa di riferimento

Art.7 del d. Lgs. 25/07/1998 n. 286 “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2024, 13:04