Andare In Pensione

Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età che dall’1.1.2000 sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e i requisiti contributiti che da gennaio 2001 in poi sono di 20 anni.

Per quanto riguarda il sistema di calcolo: – ai nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema “contributivo”; – a coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema “retributivo”; – a coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema “misto” (retributivo e contributivo).

Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.

A) S I S T E M A  R E T R I B U T I V O

QUANDO SI HA DIRITTO

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1) ETA’ Il decreto legislativo n.503 del 1992 ha elevato i limiti di età per la pensione di vecchiaia di un anno ogni 2. La legge finanziaria in vigore dall’1.1.1995 ha modificato il predetto decreto e stabilisce che l’età pensionabile aumenta di un anno ogni 18 mesi.

Vediamo come:

  • uomini donne dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 58 dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 59 dal 1° gennaio 2000 in poi 65 60

ECCEZIONI uomini donne

  • a) lavoratori non vedenti se tali da data anteriore all’inizio dell’assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità; 55 50
  • b) lavoratori non vedenti in tutti gli altri casi; 60 55
  • c) invalidi almeno all’80% 60 55

2) ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).

I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.

Vediamo come:

  • dal 1.1.1997 al 31.12.1998 18 anni ( 936 contr.sett.)
  • dal 1.1.1999 al 31.12.2000 19 anni ( 988 contr.sett.)
  • dal 1.1.2001 in poi 20 anni (1040 contr.sett.)

ECCEZIONI: Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei seguenti casi:

  • lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
  • lavoratori che al 31.12.92 avevano già compiuto l’età pensionabile; 
  • lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;
  • lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare.

REQUISITO RIDOTTO Un caso particolare riguarda i lavoratori che, al 31.12.92, hanno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile non permette di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto in quel momento.

Il diritto alla pensione in questa ipotesi è riconosciuto al maturare del requisito contributivo ridotto – che varia da persona a persona in relazione alla specifica posizione contributiva – e che non può comunque essere inferiore a 15 anni.

3) CESSAZIONE DAL LAVORO Per ottenere la pensione di vecchiaia a partire dall’1.1.1993 occorre aver cessato l’attività di lavoro dipendente.

DA QUANDO DECORRE o Dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti); o dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.

La legge consente, però, che l’interessato possa scegliere la decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

I DOCUMENTI CHE SERVONO 

  • Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
  • certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell’INPS.

B) S I S T E M A  C O N T R I B U T I V O

QUANDO SI HA DIRITTO Quando si verificano le seguenti condizioni:

1) ETA’: almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora l’anzianità contributiva maturata dall’interessato non sia inferiore a 40 anni effettivi.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI – i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza. Esempio: se l’assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se fossero 3 esclusivamente per il raggiungimento del requisito dei 40 anni.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO di 2 tipi di contribuzione:

  • a) quella relativa al riscatto dei periodi di studio;
  • b) quella relativa ai versamenti volontari.

2) CONTRIBUZIONE: almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

3) MISURA MINIMA: l’importo della pensione non dovrà essere inferiore all’importo dell’ assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non deve essere rispettata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.

4) ATTIVITA’ LAVORATIVA: occorre aver cessato l’attività di lavoro dipendente.

5) TRATTAMENTO MINIMO: la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo. Per esaminare il sistema di calcolo delle pensioni vedi scheda “Il calcolo delle pensioni”.

C) S I S T E M A  M I S T O

La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono. Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995.

Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un’anzianità contributiva, al 31.12.1995, inferiore ai 18 anni, si calcola con i due sistemi:

a) per i periodi fino al 31.12.95 = calcolo retributivo (vedi scheda “Il calcolo della pensione”)

b) per i periodi dall’1.1.1996 = calcolo contributivo (vedi scheda “Il calcolo della pensione”).

ECCEZIONE: La legge prevede una “opzione” ciè da la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31.12.95 di scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: o presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda; o inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; o presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento del ricorso stesso.


Ultimo aggiornamento

6 Gennaio 2021, 14:42