Allacciamento rete idrica

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Tutte le imprese sia durante la realizzazione dell’opera (cantiere) che durante il normale esercizio

Ente/Enti titolari

Gestori degli acquedotti

Adempimenti

Il contratto per la fornitura idrica va stipulato tra il “Gestore” del servizio e l’utente.

Il canone per la fornitura di acqua potabile costituisce il prezzo di una prestazione continuativa di cose nell’ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato di cui agli articoli 1559 e seguenti del Codice civile, che, in quanto tale, ha natura di corrispettivo direttamente correlato alla prestazione ricevuta e al valore della stessa (Corte costituzionale sentenza 19 luglio 1996, n. 259; Consiglio di Stato sezione V, I aprile 1996, n. 325; Tar Piemonte, sezione II 19 novembre 1992, n. 361), con la conseguenza che una decisione comunale che imponga il pagamento di un prezzo forfettario e fisso per la fornitura di acqua risulta illegittima poiché prescinde completamente dal dato obiettivo del consumo, presupposto del pagamento. Con riferimento alla fatturazione dei consumi, si rileva che ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, l’erogazione di acqua è considerata ai fini Iva attività commerciale anche se esercitata da enti pubblici, con conseguente necessità di procedere alla fatturazione dei consumi, all’applicazione del controvalore dei medesimi dell’Iva, nonché ad altre conseguenze formali e sostanziali derivanti dall’inserimento della somministrazione di acqua tra le operazioni imponibili.

Diritto di collegarsi

Per la servitù fognaria e quella di acquedotto (la disciplina delle quali è comune alla servitù di scarico coattivo) bisogna rifarsi all’articolo 1043 del Codice civile, il quale attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all’installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere (Corte di Cassazione, sentenza n. 9891/96).

Osservatorio servizi idrici

Entro il 26 febbraio i gestori del servizio di acquedotto e/o fognatura devono trasmettere al Ministero dei LL.PP. (Osservatorio dei servizi idici) il rapporto relativo ai dati sul volume di acqua degli impianti di acquedotto e fognatura, nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. Il rapporto va redatto, con periodicità annuale, secondo gli standard indicati nel punto 4 dell’allegato al DM n. 99/1997 (art. 5, comma 2, legge 5/1/1994, n. 36; art. 3, DM 8/1/97, n. 99).

Modalità e tempi

Vedere Adempimenti

Oneri

Oneri di allacciamento (ente gestore)

Validità

Fino a variazione del contratto

Scadenza

Fino alla scadenza del contratto

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2021, 16:22