Richiesta assegno nucleo familiare

Aventi diritto

– Lavoratori dipendenti in attività
– Disoccupati indennizzati
– Lavoratori cassintegrati
– Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
– Lavoratori assenti per malattia o maternità
– Lavoratori richiamati alle armi
– Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
– Lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale
– Assistiti per tubercolosi
– Pensionati ex lavoratori dipendenti
– Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori
– Soci di cooperative

L’assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti) vedi scheda “L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI”.

Part-time L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time (vedi scheda PART-TIME pag. 7.51 del capitolo “I CONTRIBUTI INDIVIDUALI”)

Quando spetta

Quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

A chi spetta

Per i componenti del nucleo familiare, cioè

– il richiedente l’assegno
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
– figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
– i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:

– siano orfani di entrambi i genitori
– non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:

– non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)
– non sono a carico del richiedente
– non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).

Il familiare di cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità Europea. Se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia.

ATTENZIONE

L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) semprechè lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile.

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi – se superiori a € 1032,92 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si calcolano

Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all’assegno:

– le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
– le pensioni di guerra
– le rendite INAIL
– le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
– l’indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
– l’indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
– gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
– le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
– le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
– i trattamenti di famiglia
– i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
– gli arretrati delle integrazioni salariali.

ALMENO IL 70%

L’assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

La domanda

Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

– al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola
– alla Sede dell’INPS, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. Cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.

Chi paga l'assegno

– Ai lavoratori
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.

– Ai pensionati
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS insieme alla rata di pensione.

Autorizzazione

Necessaria la preventiva autorizzazione dell’INPS per corrispondere l’assegno per il nucleo familiare per i figli di separati, di divorziati, per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per fratelli, sorelle, nipoti, inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, per familiari residenti all’estero.

Ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

– presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda
– inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
– presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento del ricorso stesso.

Assegno di sostegno

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1° gennaio 2002 è pari a € 110,58 al mese per tredici mesi l’anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all’INPS il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2021, 14:45