Domanda obiezione coscienza

Informazioni Generali

Le nuove norme in materia di obiezione di coscienza attribuiscono al cittadino che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accetta l’arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, il diritto soggettivo di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi Fondamentali” della Costituzione.

Motivi di esclusione

Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare coloro che:

  • risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative a particolari tipi di armi e precisamente alle armi indicate, rispettivamente, negli artt. 28 e 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle indicate al primo comma lettera h, nonchè al terzo comma dell’art.2 della Legge 18.04.1975, nr. 110 e cioè:
  • repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
  • armi da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art.6 escluda, in relazione alle specifiche caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.
  • (ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza);
  • abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;
  • siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
  • siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Presentazione domanda

La domanda di ammissione al servizio civile va presentata entro 15 gg. dalla data di arruolamento a seguito della visita di leva.
Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso in cui non abbiano presentato la domanda entro i termini stabiliti dalla nuova legge, potranno produrla entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi (in tale caso la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge), mentre i giovani già arruolati con visita ed ammessi al beneficio del ritardo con scadenza diversa dal 31 dicembre (ad esempio, per compimento dell’età massima) potranno produrre l’istanza entro la data di scadenza del sudetto beneficio.
I rimpatriati che godono del beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell’art.9, Decreto Lgs. 30.12.1997, nr.504 devono presentarla entro 15 gg. dal rimpatrio.
La domanda presentata nei termini sospende la chiamata alle armi.

Organo competente

L’Ufficio Leva di appartenenza è l’organo al quale deve essere inoltrata la domanda di ammissione al servizio civile.

Domanda ammissione al servizio

La domanda di ammissione al servizio civile (mod. SC1) dovrà contenere:

  • cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
  • espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda;
  • attestazione, sotto la propria responsabilità, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza dei motivi di esclusione illustrati nel precedente punto 1.;
  • eventuale indicazione, utilizzando il Modello SC/E, delle proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 Enti nell’ambito della Regione prescelta.

La domanda può essere corredata di tutti i documenti attestanti eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili per l’assegnazione.

Accettazione domande

L’Ufficio Nazionale per il servizio civile, istitutito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreta l’accoglimento o reiezione (in tal caso, con provvedimento motivato) della domanda di ammissione al servizio civile.

E’ possibile fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per impugnare il decreto di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile: il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l’obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Organo gestionale

L’Ufficio Nazionale per il servizio civile, organizzato in una sede centrale, già operativa, e in sedi regionali, non ancora operative, ha il compito, tra gli altri, di gestire la chiamata e l’impiego degli obiettori di coscienza, i cui nominativi, una volta accolta la domanda, vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale.

A decorrere dall’anno 2000 l’accoglimento della domanda di obiezione di coscienza e l’assegnazione degli obiettori ai vari Enti/Organizzazioni dovranno avvenire entro il termine massimo di 9 mesi (ulteriori e più dettagliate informazioni sono contenute nel sito dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile).

Svolgimento del servizio

L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con la possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore d’impiego prescelto, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli Enti ed Organizzazioni convenzionate.
Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare e comprende:

un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego e destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio (per l’espletamento del servizio in determinati settori, possono essere previsti periodi di addestramento aggiuntivo presso l’Ente o Organizzazione in cui verrà prestata l’attività operativa);
un periodo di attività operativa.

Il servizio, su richiesta dell’obiettore, può essere svolto in un altro Paese o per la partecipazione a missioni umanitarie o per la cooperazione allo sviluppo.
Al termine del servizio l’obiettore è posto in congedo illimitato.
Il cittadino che presta servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva e ha diritto, inoltre, alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
Analogamente a quanto previsto per il servizio militare, il periodo del servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Inoltre sia il periodo di servizio civile che di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici.
Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile sono soggetti, sino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che lo hanno prestato e sono stati richiamati, sono assegnati alla protezione civile o alla Croce Rossa.

Doveri degli obiettori di coscienza durante il servizio.

Doveri degli obiettori

I giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile debbono:

  •  presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;
  • comunicare alla sede dell’Ente di assegnazione, che ne darà comunicazione all’Ufficio, entro 5 giorni dalla data prevista per l’assunzione in servizio, eventuali casi di impossibilità a presentarsi fornendo le motivazioni a giustificazione dell’impedimento e, se richiesto, i certificati o atti previsti dalle disposizioni normative regolanti la materia;
  • recuperare le ore di servizio non prestate in assenza di giustificazione;
  •  comunicare tempestivamente, in caso di malattia verificatasi nel corso del servizio, l’assenza, facendo recapitare, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia, il certificato medico;
  • seguire le istruzioni e le direttive date dal responsabile obiettori e dal responsabile del progetto;
  • rispettare scrupolosamente l’orario di servizio;
  • non assentarsi durante l’orario di servizio dalla sede di assegnazione senza l’autorizzazione del responsabile;
  • riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;
  • non esercitare altre attività se non nell’ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
  • astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il buon andamento del servizio;
  • astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio.

Sanzioni, decadenze e divieti

L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Stessa pena viene comminata a chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare.
La sentenza penale di condanna per uno dei suddetti reati esonera dagli obblighi di leva.
L’imputato o il condannato per i predetti reati può inoltrare istanza per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. L’accoglimento della domanda estingue il reato ed il tempo trascorso in detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento solo quando sopravvengano o siano accertate le cause ostative.
In caso di decadenza l’obiettore sarà tenuto a prestare il servizio militare:

– per la durata prevista per il servizio militare, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile;
– per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di detto servizio.

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è fatto divieto di:
– detenere e usare particolari tipi di armi;
– assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.

I trasgressori, oltre ad essere soggetti ai rigori dalla legge penale, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. Inoltre, è fatto divieto alle Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cennati soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività predette.

Agli ammessi al servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.

Durante l’espletamento del servizio civile, secondo quanto disposto dall’art. 16 della legge 230/98, è incompatibile ogni attività che precluda o riduca la disponibilità al servizio stesso. Ogni forma di lavoro dipendente è perciò esclusa, perchè configura una doppia dipendenza. Sono invece compatibili tutte le attività prestate in forma autonoma, o con contratti di collaborazione, nelle quali l’obiettore mantiene il controllo delle date e degli orari delle proprie prestazioni lavorative, sempre in grado di dare la priorità alle esigenze del servizio stesso.

La violazione di questo divieto comporta il trasferimento presso altra sede in altra regione geograficamente non contigua. A chi già espleta tali attività e funzioni si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare (ad es. conservazione dell’impiego pubblico). L’obiettore che si rende responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio soggiace alle seguenti sanzioni, irrogate, a seconda della gravità, dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile o dal legale rappresentante dell’Ente/Organizzazione e da questi comunicate al predetto Ufficio Nazionale per il servizio civile che può decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate:

– diffida per iscritto;
– multa in detrazione della paga;
– sospensione di permessi e licenze;
– trasferimento ad incarico affine, anche presso altro Ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;
– sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

Disposizioni per Enti/Organizzazioni

Gli Enti e le Organizzazioni pubblici e privati che intendano impiegare obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

– assenza di scopo di lucro;
– avere finalità istituzionali concernenti attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale;
– capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile;
– avere svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

La domanda di convenzionamento va indirizzata all’Ufficio Nazionale per il servizio civile, avendo cura di indicare:

– settori di intervento di propria competenza;
– sedi e centri operativi per l’impiego degli obiettori;
– numero totale degli obiettori impiegabili e loro distribuzione nei vari luoghi di servizio;
– disponibilità a fornire agli obiettori di coscienza vitto e alloggio, dietro rimborso delle relative spese sostenute, nei casi in cui lo ritengano necessario per la qualità del servizio o nel caso in cui intendano utilizzare obiettori non residenti nel Comune della sede di servizio.

L’obiettore non può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme dello statuto dell’Ente.
Per la stipula della convenzione l’Ente dovrà presentare un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell’Ente e nel rispetto delle norme che tutelano l’integrità fisica e morale del cittadino e dovrà dimostrare idoneità organizzativa a provvedere all’addestramento al servizio civile.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2021, 12:47