Il servizio è rivolto a chiunque occupi aree di suolo pubblico, comprese aree di mercato anche in strutture attrezzate
1. Ai sensi del comma 823 dellâarticolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dellâautorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua lâoccupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicitĂ .
2. Nel caso di una pluralitĂ di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietĂ passiva tra i condebitori cosĂŹ come previsto dallâart. 1292 del Codice Civile.